Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione e dall’Autoconsumo diffuso dell’Energia dell’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile ITALY ovvero CER ITALY Valido per tutte le Cabine Primarie per cui non sia stato approvato un regolamento specifico approvato nel corso dell’assemblea del 24/12/2024
1. Premesse
In esecuzione dello Statuto Sociale, l’Associazione (di seguito anche “CER” o “Comunità”) sottoscriverà con il GSE in nome proprio e per conto dei suoi associati i contratti per “il servizio per l’autoconsumo diffuso” in forza dei mandati senza rappresentanza.
La Comunità è mandataria di tutti gli Associati titolari di POD per la richiesta di accesso al servizio per l’”autoconsumo diffuso” e, quindi, per la complessiva incentivazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa e non condivisa. Oltre alla gestione del servizio per l’autoconsumo diffuso di cui sopra, l’Associazione svolgerà tutte le ulteriori attività necessarie ovvero utili per la miglior valorizzazione dell’energia condivisa e potrà, quindi, sottoscrivere eventuali contratti di Ritiro Dedicato (RID) da parte del GSE o altri contratti di cessione dell’energia, anche con operatori privati, ivi inclusi i contratti del dispacciamento e del trasporto.
2. Finalità del Regolamento
2.1. Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) viene redatto ed approvato al fine di definire le modalità di gestione degli importi che saranno incassati dall’Associazione, sia per effetto del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso, sia per la valorizzazione e cessione dell’energia e quindi riferibili in qualsiasi modo alle attività di Condivisione, Valorizzazione e Cessione dell’energia (gli “Importi derivanti dalla Condivisione, Valorizzazione e Cessione dell’Energia”). Rev. 1.5 24 dicembre 2024
2.2. Il presente Regolamento ha lo scopo di i) individuare il territorio di riferimento;
ii) determinare i criteri di suddivisione degli incentivi
iii) fissare i tempi per la distribuzione degli incentivi.
3. Ambito Territoriale della CER
3.1. Il presente Regolamento riguarda tutte le cabine primarie dell’Associazione e tutte le Configurazioni di cui essa è Referente e Mandataria. La CER opera in tutto il territorio Nazionale, servito dalle cabine primarie indentificate dal GSE
4. Definizione di “incentivi”
4.1. Gli importi derivanti dalla condivisione dell’energia (di seguito “Incentivi”) sono costituiti da:
– le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le “Tariffe Incentivanti”) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la “Comunità”) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell’art. 3.2, lett. D) dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
– le componenti tariffarie restituite ai sensi dell’art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il “Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa”) determinate ai sensi dell’art. 7.4 dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.
5. Criterio di distribuzione dell’incentivo
5.1. Gli incentivi generati dalla condivisione dell’energia, verranno divisi, andranno suddivisi come segue:
- Destinatari Quota
- Produttori (*) 40%
- Consumatori 24%
- Fondo Etico 16%
Rev. 1.5 24 dicembre 2024
Costi di gestione 20%
(*) I rapporti economici con gli Associati che entreranno nella CER come prosumer ovvero produttori, ma che non avranno sostenuto integralmente le spese per la costruzione dell’impianto o della sezione dell’impianto, comportando una decurtazione della tariffa incentivante, saranno definiti di volta in volta in ragione del caso specifico.
5.2. Il calcolo dell’importo destinato ai Produttori ammessi alla condivisione sarà proporzionale all’energia immessa in rete, su base oraria, dagli impianti messi a disposizione dagli stessi.
5.3. La quota di incentivo spettante ai Consumatori ammessi alla condivisione verrà calcolato in misura proporzionale all’energia che concorre alla determinazione dell’autoconsumo della Comunità, su base oraria da ciascun POD.
5.4. Il Fondo Etico viene utilizzato per supportare iniziative con finalità sociali a livello locale. Il fondo è gestito dal Consiglio Direttivo e viene impiegato per finanziare progetti volti a contrastare la povertà energetica o per generare altri benefici di carattere sociale. Il Consiglio Direttivo selezionerà tre o più iniziative ritenute meritevoli e le sottoporrà a consultazione, mediante votazione tra gli Associati. Il Direttivo si riserva di adottare uno specifico Regolamento per la gestione del Fondo Etico.
6. Tempi e modalità di distribuzione dell’incentivo
6.1. La Comunità provvederà al calcolo del Contributo spettante a ciascun Associato ed a comunicarlo al medesimo entro 120 (centoventi) giorni da quando l’Associazione sia venuta in possesso dei prospetti contabili, elaborati dal GSE, relativi agli incentivi maturati in ciascun anno.
6.2. Gli Incentivi potranno essere distribuiti decorsi trenta giorni dall’approvazione del bilancio della CER da parte dell’Assemblea e, comunque, successivamente all’incasso effettivo di predetti contributi a titolo definitivo dalla CER
6.3. L’utilizzo del Fondo Etico verrà deciso dopo che l’Assemblea ha approvato il bilancio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto.
7. Adozione e ambito di applicazione
Rev. 1.5 24 dicembre 2024
7.1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta assembleare dell’Associazione indicata in epigrafe e la sua esistenza viene comunicata contestualmente alla comunicazione dell’accettazione dell’adesione di ciascun Associato.
7.2. Ciascuna Configurazione potrà comunque adottare un regolamento di secondo livello, secondario all’attuale, che avrà valore solo per la singola Configurazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad adottare tutte le modifiche ed adattamenti del presente regolamento che riterrà utili e che non ne stravolgano il contenuto.
7.3. I Produttori non Associati, i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all’art. 42 bis, DL 162/2019, DLGS 199/2021 e conformemente al DM 414/2023 ed alle Regole Operative sottoscriveranno il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute e verrà allegato agli accordi con essi sottoscritti, salve le diverse indicazioni del Consiglio Direttivo che potranno essere approvate in via generale o anche per il caso singolo.
8. Autonomia patrimoniale della CER ed assenza di responsabilità degli Associati. Impianti di proprietà della CER
8.1. Tutti i costi della CER, comunque denominati, saranno a carico della CER stessa e saranno pagati con il patrimonio e gli incassi della CER.
8.2. Gli Associati non rispondono dei costi e dei debiti della CER, la quale ha personalità giuridica e patrimoniale autonoma.
8.3. L’eventuale finanziamento dell’Impianto a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti degli Associati, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario, ma in ogni caso con patrimonio esclusivo della CER senza oneri o rischi per il patrimonio degli Associati.
